(massima n. 1)
Dall'inutilizzabilitā delle intercettazioni telefoniche consegue necessariamente l'impossibilitā di acquisire il contenuto delle stesse attraverso l'esame testimoniale delle persone che hanno provveduto al loro ascolto. (Fattispecie di non luogo a procedere in ordine al reato ex art. 367 c.p., nella quale l'inutilizzabilitā č stata fatta discendere dalla circostanza che la registrazione era stata effettuata sull'utenza dell'indagato, sottoposta ad intercettazione per indagini relative ad altro reato, da cui era risultato che all'ora indicata non era pervenuta alcuna telefonata minatoria, ma solo una sveglia telefonica).