(massima n. 1)
Poiché l'inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni deriva dalla effettiva inosservanza delle disposizioni richiamate dall'art. 271 c.p.p., essa non può ricollegarsi alla mancata trasmissione al tribunale del riesame, da parte del pubblico ministero, dei decreti autorizzativi delle operazioni: tale trasmissione, infatti, non costituisce un obbligo di legge e la sua funzione è soltanto quella di rendere verificabile l'effettiva sussistenza delle condizioni legittimanti l'effettuazione delle intercettazioni. È invero evidente che dall'omessa allegazione non può desumersi né l'inesistenza né l'invalidità dei decreti in questione non trovando simile presunzione la benché minima base normativa, per cui un'eventuale affermazione di inutilizzabilità risulterebbe del tutto arbitraria; né, tantomeno, può farsi da essa discendere una nullità per violazione dei diritti della difesa ai sensi dell'art. 178, lett. c) c.p.p., considerato che l'obbligo di trasmissione non può dirsi funzionale a garantire l'intervento dell'indagato, né tantomeno la sua assistenza o rappresentanza.