(massima n. 1)
Le intercettazioni telefoniche effettuate sulla base di decreto autorizzativo motivato per relationem non rientrano nell'ambito previsionale dell'art. 271 c.p.p. e, pertanto, non ricadono nel divieto di utilizzabilità ivi previsto. Peraltro, il decreto così motivato può integrare un possibile vizio di inidonea o insufficiente motivazione che, in quanto tale, non può essere rilevato d'ufficio dal giudice di merito né può essere dedotto per la prima volta in sede di legittimità attesoché l'assenza di qualsivoglia valutazione in ordine alla congruità della motivazione dei decreti in questione sottende la mancanza di qualsiasi censura in sede di riesame ed impedisce al giudice di legittimità una pronuncia che comporterebbe necessariamente l'esame del merito.