(massima n. 1)
Quando si prospetta davanti al giudice di legittimità l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche, l'eccezione, per i limiti intrinseci del giudizio di legittimità, può essere esaminata solo se l'atto inutilizzabile, o dal quale consegue l'inutilizzabilità, sia stato specificamente indicato e faccia parte del fascicolo trasmesso al giudice di legittimità. È pur vero che, trattandosi di motivo di natura processuale, alla Corte di cassazione sarebbe consentito di esaminare gli atti del fascicolo processuale al fine di verificare il fondamento dell'eccezione proposta, ma l'applicazione concreta di questo principio presuppone, comunque, che venga quanto meno specificamente indicato l'atto affetto dal vizio denunciato e che l'atto da esaminare sia contenuto nel medesimo fascicolo. Se, invece, questa indicazione non viene fornita, deve ritenersi che il motivo sia inammissibile per genericità, non consentendo al giudice di legittimità di individuare l'atto affetto dal vizio denunciato. Mentre se l'indicazione viene fornita, ma l'esame dell'eccezione richiede l'acquisizione di atti o documenti o notizie di qualsiasi genere che non formano parte del fascicolo del processo, deve ritenersi che costituisca onere della parte richiederne l'acquisizione al giudice di merito, compreso quello d'appello, ed anche indipendentemente dalla formulazione di motivi di appello sul punto, in considerazione della rilevabilità delle ipotesi di inutilizzabilità anche d'ufficio e in ogni stato e grado del procedimento. Del resto, diversamente, verrebbe attribuito al giudice di legittimità un compito di individuazione, ricerca e acquisizione di atti, notizie o documenti del tutto estraneo ai limiti istituzionali del giudizio di legittimità.