(massima n. 1)
L'inutilizzabilitą delle intercettazioni eseguite fuori dai casi consentiti o nell'inosservanza delle disposizioni stabilite dagli artt. 267 e 268, commi primo e terzo, c.p.p. attiene non soltanto al contenuto delle conversazioni ma anche ad ogni altro dato da esse desumibile, come le generalitą dei soggetti coinvolti nella captazione, dal momento che si tratta di dato informativo non desunto da altri accertamenti ma proprio e soltanto dai risultati delle intercettazioni.