(massima n. 1)
I risultati delle intercettazioni disposte al fine di agevolare le ricerche del latitante non possono essere utilizzati a fini probatori qualora non siano state osservate le garanzie e le prescrizioni di cui agli artt. 266 e seguenti c.p.p., trovando applicazione, nonostante la mancanza di un espresso richiamo nell'art. 295, comma terzo, c.p.p., il regime dei divieti di utilizzazione di cui all'art. 271 c.p.p.