(massima n. 1)
L'esecuzione di intercettazioni illegali, ai sensi degli artt. 268 e 271 c.p.p., ne determina l'inutilizzabilitą come prova in qualsiasi tipo di procedimento, in quanto assunta in violazione dei diritti dei cittadini garantiti dai principi costituzionali, e quindi anche nel procedimento di prevenzione, dove pure vige la regola della piena e autonoma utilizzabilitą di qualsiasi elemento indiziario.