(massima n. 1)
L'inutilizzabilità delle intercettazioni nel giudizio di cognizione non preclude la loro utilizzabilità nel processo di prevenzione, se non in presenza di vizi tali da determinarne una patologica inutilizzabilità, come accade ad esempio quando siano violate le regole indicate dall'art. 15 Cost.; in ogni altro caso, i risultati delle intercettazioni inutilizzabili possono essere acquisiti e valutati nel processo di prevenzione. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto che l'inadeguata motivazione sull'uso degli impianti di intercettazione esterni non può considerarsi un «vizio» in grado di proiettare i suoi effetti nell'ambito delle regole probatorie del processo di prevenzione, in quanto non intacca in modo sostanziale la validità della prova acquisita nel procedimento di prevenzione).