(massima n. 1)
La proroga tardiva dell'autorizzazione alle operazioni di intercettazione non può legittimare a posteriori le captazioni "medio tempore" eseguite, delle quali non è dunque consentita l'utilizzazione probatoria, ancorché il loro contenuto può costituire "notitia criminis" validamente posta a fondamento di attività d'indagine e dell'autorizzazione allo svolgimento di ulteriori intercettazioni.