(massima n. 2)
La «diversità» del procedimento che, ai sensi del primo comma dell'art. 270 c.p.p., impedisce l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza), assume, per gli effetti che ne derivano sul piano della prova rilievo di carattere sostanziale e non può quindi ricollegarsi a un dato di ordine meramente formale quale il numero di iscrizione, nell'apposito registro della notizia di reato; la distinzione, pertanto, va riferita al contenuto di quest'ultima, vale a dire al fatto-reato in relazione al quale il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale con la conseguenza che ove il pubblico ministero, opportunamente autorizzato alla riapertura delle indagini provveda ad una nuova iscrizione ai sensi degli artt. 414, secondo comma, e 335 c.p.p., non si instaura un procedimento diverso e possono legittimamente essere utilizzati i risultati delle indagini già svolte, compresi gli esiti delle intercettazioni.