(massima n. 1)
In caso di utilizzazione delle intercettazioni telefoniche in un procedimento diverso da quello in cui furono disposte, la sanzione dell'inutilizzabilitā delle informazioni risultanti dalle intercettazioni, prevista dall'art. 270, comma 2 c.p.p., per l'omesso deposito dei verbali e delle trascrizioni, si estende al mezzo da cui le stesse sono tratte. Ne consegue che, potendo i risultati dell'intercettazione essere vincolati, oltre che con la lettura della trascrizione o l'ascolto dei nastri, anche attraverso la testimonianza avente ad oggetto il tenore della conversazione captata, quest'ultima č affetta dalla sanzione dell'inutilizzabilitā laddove sia rappresentativa di informazioni inutilizzabili.