(massima n. 2)
Il sequestro previsto dall'art. 253 del nuovo codice di procedura penale non è una misura cautelare come il sequestro preventivo e quello conservativo, bensì è un mezzo di ricerca della prova (come le perquisizioni, le ispezioni, le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni) e può essere disposto dal P.M. senza che occorra alcuna convalida da parte del giudice. Il giudizio di convalida di cui agli artt. 354 e 355 del nuovo codice di procedura penale riguarda i casi in cui siano stati effettuati accertamenti urgenti da parte di ufficiali di polizia giudiziaria con sequestro di corpo di reato o di cose a questo pertinenti, quando non sia stato possibile l'intervento tempestivo del P.M., il quale dovrà, poi, nei termini previsti dall'art. 355 del nuovo codice di procedura penale, convalidare detto sequestro.