(massima n. 1)
Gli adempimenti di cui all'art. 270 c.p.p. sono da ritenere essenziali ai fini della utilizzabilità dei risultati di intercettazioni effettuate in altri procedimenti solo quando tali risultati debbano essere acquisiti dall'accusa, nel corso delle indagini preliminari, o su richiesta dell'accusa, nel corso della fase dibattimentale; non anche quando l'acquisizione sia invece disposta su richiesta dell'indagato o imputato, atteso che, apparendo scontata, in tale ipotesi, la conoscenza e la favorevole valutazione, ai fini difensivi, dei dati emergenti dalle intercettazioni, gli adempimenti in questione risulterebbero non solo superflui ma, siccome dipendenti dalla volontà della controparte, ingiustificatamente ostativi rispetto ai fini perseguiti. Ciò vale anche con riguardo alle parti private diverse da quella richiedente, quando all'iniziativa di quest'ultima esse, esplicitamente o implicitamente, abbiano prestato adesione.