(massima n. 1)
Al fine di riscontrare il presupposto dei gravi elementi di fondatezza dell'azione disciplinare per l'adozione della misura cautelare del trasferimento d'ufficio, nel corso di un procedimento disciplinare per addebiti punibili con una sanzione diversa dall'ammonimento, ben possono essere utilizzate le risultanze di intercettazioni di telefonate ricevute dal magistrato e legittimamente disposte ed effettuate nel corso di un procedimento penale a carico dell'autore ed interlocutore della chiamata telefonica, indagato per un reato che consente l'intercettazione stessa; del pari sono utilizzabili le risultanze di intercettazioni di telefonate fatte dal magistrato, ove in ipotesi sia egli stesso indagato per un reato che consenta tali intercettazioni.