(massima n. 1)
Nel giudizio di cassazione, č ammissibile la pronuncia in camera di consiglio anche ove si imponga la necessitā di annullamento con rinvio al primo giudice per pretermissione originaria di un litisconsorte necessario, ai sensi dell'art. 383, terzo comma, c.p.c., ancorché si tratti di ipotesi non prevista testualmente dall'art. 375 c.p.c..