(massima n. 1)
La competenza a provvedere sulla richiesta di distruzione, ai sensi degli artt. 269, terzo comma e 271, terzo comma, c.p.p., di verbali e registrazioni di comunicazioni intercettate appartiene al giudice che procede all'atto in cui la richiesta stessa viene formulata, indipendentemente dalla circostanza che egli abbia o meno la materiale disponibilitą degli atti. (Nella specie, in applicazione di detto principio, la Corte, risolvendo un conflitto tra giudice del dibattimento e giudice delle indagini preliminari, ha affermato la competenza di quest'ultimo, giacché la richiesta, sulla quale non era stato provveduto, era stata avanzata nel corso dell'udienza preliminare, cui aveva fatto seguito l'emanazione del decreto di rinvio a giudizio).