(massima n. 2)
Sulla richiesta formulata per la cancellazione di nastri relativi ad intercettazioni telefoniche - ai sensi dell'art. 269 c.p.p. - il Gip non può decidere de plano ma deve fissare l'udienza camerale a norma del citato articolo; nel caso di decisione adottata dal giudice direttamente senza l'osservanza della procedura camerale prevista dall'art. 127 c.p.p., trattasi di provvedimento che - pur se irritualmente incluso in un provvedimento complesso (comprendente, ad esempio, anche l'archiviazione) - non può essere definito «abnorme» (tale essendo solo un provvedimento che debba considerarsi completamente avulso dall'ordinamento giuridico), ma è ricorribile per cassazione ai sensi degli artt. 269 secondo comma e 127 nn. 1, 3, 5, 7 c.p.p