(massima n. 1)
In materia di distruzione delle registrazioni delle conversazioni telefoniche intercettate e ritenute irrilevanti ai fini del procedimento, richiesta dall'interessato a tutela della propria riservatezza, č necessario, prima di decidere sull'istanza, che sia esaurita la procedura prevista dall'art. 268 c.p.p. Il solo deposito degli atti e la conseguente possibilitā da parte degli indagati di prenderne visione e di ascoltare il testo delle telefonate non č sufficiente per poter procedere immediatamente all'esame della richiesta.