(massima n. 1)
In tema di intercettazioni le eccezionali ragioni d'urgenza, che facultano il pubblico ministero a disporre il compimento delle operazioni con impianti diversi da quelli installati nella procura della Repubblica e risultati insufficienti o inidonei, non sono assimilabili all'urgenza di cui all'art. 267 comma 2 c.p.p. quando vi č fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini di guisa che, in mancanza di motivazione, trova applicazione il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni ai sensi dell'art. 271 comma 1 c.p.p.