(massima n. 1)
L'invalidità dell'interrogatorio di garanzia (nella specie derivante da mancato avviso ad uno dei due difensori di fiducia dell'imputato), equivale, ai fini di cui all'art. 302 c.p.p., ad omessa effettuazione dell'interrogatorio stesso. Ne consegue che, anche in detta ipotesi, l'eventuale emissione di nuova ordinanza applicativa di custodia cautelare per lo stesso fatto, in sostituzione di quella caducata a cagione della suindicata invalidità, deve essere preceduta da effettiva liberazione dell'imputato.