(massima n. 1)
I «casi di urgenza» che, ai sensi dell'art. 267, comma 2, c.p.p., abilitano il pubblico ministero a disporre l'effettuazione di operazioni di intercettazione di comunicazione, comprendono, di norma, anche le «eccezionali ragioni di urgenza» che, secondo quanto previsto dall'art. 268, comma 3, c.p.p., legittimano l'utilizzazione di impianti diversi da quelli installati presso la procura della Repubblica, di tal che la motivazione circa il requisito dell'urgenza previsto dalla prima delle citate disposizioni normative assorbe quella richiesta dalla seconda. (Mass. redaz.).