(massima n. 1)
I «casi di urgenza» che abilitano il pubblico ministero ad emettere il decreto di intercettazione di conversazione o comunicazioni a norma dell'art. 267, comma 2, c.p.p. comprendono, di norma, le «eccezionali ragioni di urgenza» che legittimano, ai sensi dell'art. 268, comma 3, c.p.p., l'esecuzione delle operazioni mediante impianti in dotazione della polizia giudiziaria, qualora siano insufficienti o inidonei quelli installati presso la procura della Repubblica. Ne consegue che, in primo luogo, la motivazione circa la sussistenza dell'urgenza ex art. 267, comma 2, vale anche ai fini di cui all'art. 268, comma 3, c.p.p., ove le ragioni addotte a sostegno della ritenuta necessitą di attivare immediatamente le operazioni di intercettazione appaiono incompatibili sia con la normale procedura di richiesta dell'autorizzazione, come previsto in via ordinaria dall'art. 267, comma 1, c.p.p., sia con l'attesa del realizzarsi di una condizione di sufficienza o idoneitą degli impianti installati presso la procura della Repubblica; in secondo luogo, ove il decreto emesso dal pubblico ministero sia convalidato dal giudice, non puņ pił farsi questione circa la sussistenza o meno dei requisiti dell'urgenza tanto ai fini di cui all'art. 267, comma 2, quanto a quelli di cui all'art. 268, comma 3, c.p.p. (Mass. redaz.).