(massima n. 1)
In tema di intercettazioni telefoniche o ambientali gli elementi indizianti traibili (e tratti) dal verbale delle operazioni portante uno spezzone di conversazione non registrata per difettoso funzionamento delle apparecchiature di memorizzazione, ma annotata dagli agenti di P.G. che l'avevano ascoltata, non possono essere utilizzati né in giudizio né nel procedimento de libertate, compresa l'ordinanza impositiva della cautela e la decisione di riesame sulla stessa, in quanto - come si desume dall'art. 267 comma 1 c.p.p. - solo la materializzazione su un nastro magnetico può costituire la prova di quanto detto tra le parti.