(massima n. 2)
Non può essere dedotta per la prima volta in cassazione l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche o ambientali, rispetto alle quali non siano state espresse censure o riserve con la richiesta di riesame, qualora sia dedotto in modo del tutto generico, non già che le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o senza l'osservanza delle disposizioni previste dagli artt. 267 e 268, commi 1 e 3, c.p.p. (e dunque in mancanza di decreto autorizzativo motivato), ma che le medesime siano state eseguite in presenza di un decreto «viziato» per essere la sua motivazione insufficiente. (Fattispecie nella quale il ricorrente aveva per la prima volta dedotto in cassazione la non adeguatezza dei decreti di autorizzazione e proroga delle intercettazioni, assumendo genericamente che si trattava di motivazione per relationem).