(massima n. 1)
In caso di provvedimento applicativo di misura cautelare personale basato sul risultato di intercettazioni telefoniche, avverso il quale sia stata esperita procedura di riesame conclusasi con la conferma di detto provvedimento, non č deducibile per la prima volta, in sede di ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame, l'inutilizzabilitā delle suddette intercettazioni quando si pretenda far derivare tale inutilizzabilitā da un difetto di motivazione del decreto di autorizzazione precedentemente mai denunciato. (Nella specie il difetto di motivazione sarebbe consistito nel fatto che si sarebbe trattato di motivazione per relationem).