(massima n. 1)
In tema di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, la diversità del procedimento che di regola impedisce l'utilizzazione dei relativi risultati, assume, per gli effetti che ne derivano sul piano della prova, rilievo di carattere sostanziale e non può, quindi, ricollegarsi a un dato di ordine meramente formale, come il numero di iscrizione nel registro delle notizie di reato, né può essere intesa come equivalente a quella di “diverso reato”. Ne consegue che in essa non rientrano le indagini strettamente connesse e collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico al reato in ordine al quale il mezzo di ricerca della prova è stato disposto. (Fattispecie relativa a misura cautelare della custodia in carcere per partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso disposta sulla base dei risultati — acquisiti attraverso un'informativa di polizia — di un'intercettazione ambientale autorizzata in altro procedimento, a carico di ignoti, per omicidio volontario).