(massima n. 1)
Il giudice per le indagini preliminari ben può utilizzare e porre a base dell'ordinanza di adozione della misura della custodia cautelare in carcere le intercettazioni telefoniche anche se contenute in «brogliacci» ovvero se riportate in forma riassuntiva, pur se non trascritte, purché siano state rispettate le norme processuali in ordine alle autorizzazioni e alle modalità d'esecuzione delle intercettazioni, essendo la sanzione di inutilizzabilità, prevista dall'art. 271 c.p.p., da considerare riservata alle ipotesi tassativamente indicate, riguardanti l'osservanza delle disposizioni previste degli artt. 267 e 268, primo e terzo comma: tra esse, quindi, non rientra quella della mancata trascrizione nella fase delle indagini preliminari, trascrizione che deve, invece, sussistere nella fase dibattimentale, ai sensi dell'art. 268, settimo comma.