(massima n. 1)
In tema di intercettazioni telefoniche, qualora il Gip provveda tardivamente alla convalida del decreto adottato in via d'urgenza da parte del P.M. ai sensi dell'art. 267, comma 2, c.p.p., la stessa convalida può configurarsi come «autorizzazione» per le successive operazioni di intercettazione, purché abbia i requisiti di forma e di sostanza previsti dal primo comma dell'art. 267 c.p.p., ferma restando l'inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite prima che intervenisse la convalida.