(massima n. 1)
In tema di intercettazioni telefoniche, la durata dell'operazione č rimessa al pubblico ministero richiedente, come espressamente previsto nel terzo comma dell'art. 267 c.p.p. nel quale si riservano alla parte «le modalitą e la durata delle operazioni», salva possibilitą di proroga del termine da autorizzarsi dal giudice, prevedendosi questa volta, con riferimento peraltro esclusivamente a questa specifica autorizzazione, che il relativo decreto contenga l'indicazione dell'ulteriore periodo di protrazione di possibilitą della ricerca della prova attraverso l'intercettazione. (Nella specie, relativa ad inammissibilitą di ricorso, l'imputato aveva dedotto che il Gip omise nel provvedimento autorizzativo qualsiasi riferimento alla durata dell'operazione, pur avendo il richiedente indicato che questa avrebbe dovuto protrarsi per quaranta giorni, e tale omissione avrebbe determinato la nullitą del decreto di autorizzazione e, conseguentemente, l'inutilizzabilitą dei risultati di questa, non potendo valere che nelle proroghe successivamente accordate il termine fosse stato specificamente concesso in conformitą alle richieste dello stesso P.M.).