(massima n. 1)
Il limite di durata apposto dall'art. 267, comma terzo, c.p.p., alle operazioni di intercettazione telefonica riguarda, non soltanto quelle direttamente disposte dal P.M., senza previa autorizzazione e salvo convalida, ma anche quelle autorizzate in via ordinaria dal Gip. Con la conseguenza che, salvo proroga, le intercettazioni, eseguite dopo la scadenza di detto termine sono inutilizzabili ai sensi degli artt. 171 e 267 dello stesso codice e che tale inutilizzabilitā č rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento ex art. 196 c.p.p.