(massima n. 1)
Al giudice per le indagini preliminari non compete fissare la durata delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni; l'erroneità di tale fissazione, tuttavia, non è sanzionata né sotto il profilo della nullità né sotto quello dell'inutilizzabilità, tassativamente limitata, quest'ultima, ai casi espressamente previsti dall'art. 271 c.p.p.; ne consegue che il limite alle operazioni di intercettazione fissato dal giudice deve ritenersi tamquam non esset, e che ad esso si sostituisce il termine massimo predeterminato per legge.