(massima n. 1)
In tema di proroga delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni telefoniche di cui all'art. 267, comma 3, c.p.p., il provvedimento del Gip, implicando una valutazione della necessità di comprimere per un ulteriore termine la sfera di riservatezza delle comunicazioni private, incide esclusivamente sulla durata dell'intercettazione, ferma restando, in difetto di esplicita modifica, ogni altra modalità precedentemente fissata. Pertanto, intervenuto il decreto di proroga del Gip non è richiesto alcun altro provvedimento dispositivo dell'intercettazione da parte del P.M., non previsto dalla legge e, di norma, sfornito di utilità, non influendo né sulla durata delle operazioni né sulle loro modalità, sempreché queste ultime siano rimaste invariate.