(massima n. 1)
La proroga tardiva dell'autorizzazione ad intercettare conversazioni non può valere a legittimare ex post la mancanza di autorizzazione e a consentire l'utilizzazione delle intercettazioni svoltesi medio tempore, ma ha soltanto efficacia per il futuro, alla stregua di nuova autorizzazione. (Fattispecie concernente l'emissione di provvedimento coercitivo basato su indizi ricavati anche dal contenuto di intercettazioni svoltesi in periodo di carenza di autorizzazione; in relazione ad essa, la S.C. ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al giudice di merito per la valutazione di persistenza, in relazione al residuo materiale di indagine, della gravità indiziaria).