Cassazione penaleSez. VIsentenza n. 8645del 7 luglio 1999
(1 massima)
(massima n. 1)
I decreti di proroga delle intercettazioni telefoniche non abbisognano di alcuna motivazione in quanto traggono la propria legittimitą dal provvedimento originario cui implicitamente rinviano per ogni necessaria indicazione.