(massima n. 1)
È legittimo e non abbisognevole di convalida il provvedimento con il quale il pubblico ministero, perdurando la validità del decreto con il quale il giudice abbia ritualmente autorizzato l'intercettazione di comunicazioni effettuate da taluno mediante un apparecchio telefonico mobile, disponga la prosecuzione delle operazioni su apparecchio contrassegnato da un numero di scheda telefonica diverso da quello originariamente indicato nel summenzionato decreto ma comunque sempre in uso al medesimo oggetto.