(massima n. 1)
La mancanza di trasmissione al Gip dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche (esistenti e regolari) costituisce una irregolarità che va eccepita immediatamente, con richiesta di riesame, per consentire alla difesa di verificare la legittimità delle intercettazioni. Peraltro, quando l'acquisizione della prova è avvenuta regolarmente, essendo stati emessi i decreti tempestivamente, non si produce alcuna lesione dei diritti di difesa e va pertanto esclusa la possibilità del giudice di rilevarne di ufficio l'inutilizzabilità, essendo tale potere esercitabile solo in presenza di una inutilizzabilità effettiva per essere stati i mezzi di prova acquisiti illecitamente, con violazione delle norme poste a tutela dei diritti della difesa e della par condicio tra le parti del processo.