(massima n. 1)
In tema di intercettazione di telefonate dirette ad un'utenza all'estero la particolarità tecnica del sistema allo scopo utilizzabile — quello del cosiddetto «istradamento», comportante la necessità dell'intercettazione di tutte le telefonate ad utenze con numeri aventi le prime cifre identiche — fa sì che il provvedimento autorizzativo venga necessariamente ed implicitamente ad investire tutte le utenze (ovviamente non individuate e non individuabili) «strumentalmente» intercettate. Di conseguenza, seppure «strumentali» e finalizzate ad intercettare l'utenza estera «mirata», tali intercettazioni debbono ritenersi formalmente «assistite» e legittimate dall'autorizzazione giudiziale, con la conseguenziale piena utilizzabilità dei relativi risultati.