(massima n. 1)
Non è viziato da mancanza di motivazione il decreto di autorizzazione all'effettuazione di intercettazioni di comunicazioni emesso dal giudice per le indagini preliminari ai sensi dell'art. 267, comma 1, c.p.p. per il solo fatto che la motivazione sia stata interamente recepita (nella specie, mediante fotocopiatura), dalla richiesta del pubblico ministero, giacché anche in tal modo il giudice ha comunque mostrato di aver espresso una propria autonoma valutazione in ordine alla sussistenza delle condizioni legittimanti l'adozione del provvedimento.