(massima n. 1)
In tema di intercettazioni, l'obbligo di motivazione del provvedimento di autorizzazione o proroga non può ritenersi correttamente adempiuto dal giudice attraverso il semplice riferimento alla richiesta del P.M.; tuttavia, in presenza di una richiesta, proveniente dall'organo di accusa, che appaia esaustiva ed ampiamente argomentata, non incorre nel vizio di motivazione il provvedimento del giudice che ne recepisce il contenuto, facendo emergere che esso è stato criticamente valutato ed assimilato.