(massima n. 1)
In tema di intercettazioni telefoniche, premesso che queste sono sempre da considerare come uno strumento di indagine di carattere eccezionale, in quanto incidente sul diritto, costituzionalmente garantito, di libertà e di segretezza delle comunicazioni (art. 15 Cost.), va poi ricordato che, anche quando trattasi di intercettazioni finalizzate ad indagini relative a delitti di criminalità organizzata, deve essere adeguatamente motivata la ritenuta sussistenza delle condizioni atte a legittimarle, quali indicate, in parziale deroga all'art. 267 c.p.p., dall'art. 13, comma 1, del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, conv. con modif. in L. 12 luglio 1991 n. 203; condizioni costituite dalla accertata preesistenza di «sufficienti indizi» di reato e dalla parimenti accertata «necessità» — da non confondere con la mera utilità — del ricorso allo strumento investigativo in questione ai fini della proficua conclusione delle indagini stesse. Detta motivazione, poi, non può consistere in mere citazioni o parafrasi apodittiche delle norme summenzionate né, tanto meno, limitarsi ad un generico richiamo ai contenuti, più o meno analitici, delle richieste inoltrate dagli investigatori, essendo invece onere del P.M., prima (in casi di urgenza) e del Gip dopo, in sede di convalida, esprimere una propria valutazione sulla presenza delle condizioni previste dalla legge; valutazione che, per le finalità di garanzia processuale alle quali è predisposta, non può certamente esaurirsi in una passiva e acritica ricezione delle indicazioni espresse da coloro che sono preposti alla materiale esecuzione delle indagini.