(massima n. 1)
La registrazione di una conversazione — sia telefonica, sia tra persone presenti — da parte di uno degli interlocutori, non necessita dell'autorizzazione del Gip ai sensi dell'art. 267 c.p.p. In tale ipotesi, infatti, viene meno l'esigenza di tutela della riservatezza ed ogni interlocutore diventa lecitamente un potenziale testimone, che compie attività di memorizzazione, mediante apposito strumento, di notizie che apprende dall'altro. (Fattispecie in tema di custodia cautelare in ordine al delitto ex art. 416 bis c.p., relativa alla registrazione di un colloquio fra un boss mafioso ed un ufficiale di P.G., da questi effettuata).