(massima n. 2)
In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, la motivazione dei decreti autorizzativi delle operazioni in ordine alla sussistenza di gravi indizi di reato ben può esaurirsi, stante la loro natura di decreto, nell'esposizione sommaria degli elementi dai quali è dato desumere la probabilità dell'avvenuta consumazione di un reato, non essendo necessaria un'esposizione analitica di tali elementi e tanto meno l'evidenziazione di un esame critico di essi. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la motivazione del decreto autorizzativo delle intercettazioni consistente nel richiamo alle dichiarazioni di persone informate sui fatti ed ai rapporti di polizia).