(massima n. 1)
Il principio, frutto di elaborazione giurisprudenziale, secondo cui, nelle questioni processuali, la Corte di cassazione č giudice anche del fatto, non comporta che, quando l'accertamento di un denunciato vizio in procedendo implichi o presupponga l'accertamento di elementi fattuali estranei al fatto o all'atto processuale isolatamente considerati, la Corte di cassazione, nella valutazione di tali elementi, quali risultanti dalla decisione di merito, non incontri gli stessi limiti che incontra allorché si tratti di valutare fatti dai quali dipenda l'applicazione di norme sostanziali. (Mass. redaz.).