(massima n. 1)
In tema di intercettazioni telefoniche, in assenza di autorizzazione della Camera di appartenenza, non può escludersi l'utilizzabilità nei confronti del terzo delle conversazioni captate sull'utenza nella sua disponibilità cui abbia preso parte casualmente un parlamentare, anche dopo che quest'ultimo sia stato identificato come interlocutore del soggetto intercettato, salvo che si accerti che le stesse erano finalizzate ad intercettare indirettamente il parlamentare.