(massima n. 1)
Ai fini dei presupposti legittimanti le intercettazioni fra presenti in luogo di privata dimora, la condizione contemplata dall'art. 266, comma secondo, c.p.p., consistente nel fondato motivo di ritenere che in uno di detti luoghi si stia svolgendo l'attività criminosa, non può dirsi insoddisfatta per il fatto che tale presunta attività risulti essere ulteriore rispetto ai fatti criminosi già emersi a seguito delle indagini pregresse, non essendo siffatta limitazione prevista né espressamente né implicitamente dalla legge.