(massima n. 1)
Poiché la stampa dei tabulati concernenti il flusso informatico relativo ai dati esterni al contenuto delle comunicazioni telefoniche costituisce la documentazione, in forma intelligibile, del flusso medesimo, la relativa acquisizione soggiace alla stessa disciplina delle garanzie di segretezza e libertà delle comunicazioni a mezzo di sistemi informatici di cui alla L. 23 dicembre 1993, n. 547 (che ha introdotto l'art. 266 bis e modificato l'art. 268 c.p.p.,), sicché il divieto di utilizzazione previsto dall'art. 271 c.p.p. è riferibile anche all'acquisizione dei tabulati predetti tutte le volte che avvenga in violazione dell'art. 267, cioé in assenza del prescritto decreto motivato. (In motivazione la Corte ha precisato che la legittima acquisizione dei tabulati in parola può essere disposta nel corso delle indagini preliminari dal pubblico ministero e dal giudice che procede — art. 267 c.p.p. — o dal giudice del dibattimento o di appello, rispettivamente ai sensi degli artt. 507 e 603 c.p.p.