(massima n. 1)
In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, non determina l'inutilizzabilità delle intercettazioni la circostanza che il verbale delle operazioni eseguite venga redatto in un luogo diverso da quello in cui viene effettuata la registrazione, né la predetta sanzione processuale può essere estesa all'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 89 att. c.p.p., tra cui non è compresa l'identificazione del luogo di redazione del verbale con quello in cui le registrazioni sono state materialmente eseguite.