(massima n. 1)
In tema di motivazione di decreti autorizzativi di attività di intercettazione, non essendo necessaria un'analitica esposizione degli elementi dai quali è dato desumere la probabilità della avvenuta consumazione di un reato, è consentito che detta motivazione (che ben può richiamare atti contenuti nella richiesta del P.M. o che siano comunque nella disponibilità delle parti) si esaurisca nella sommaria esposizione di tali elementi. Peraltro, un eventuale difetto di motivazione, potendo essere sanato dall'integrazione, effettuata secondo le regole generali, dal giudice dell'impugnazione cautelare, non dà luogo a nullità né ad inutilizzabilità.