(massima n. 1)
In tema di disciplina di rogatorie dall'estero, nel caso l'autoritą giudiziaria estera consenta alla trasmissione diretta all'autoritą giudiziaria italiana della relativa documentazione e le rispettive autoritą centrali di governo nulla osservino al riguardo, si perfeziona una pattuizione fra le Parti interessate idonea a derogare alla normale disciplina di cui all'art. 15 della Convenzione Europea di assistenza giudiziaria firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 e ratificata con legge 23 febbraio 1961 n. 215, atteso che in materia il Ministero della giustizia svolge un ruolo di semplice trasmissione della documentazione all'autoritą' giudiziaria rogante.