(massima n. 1)
Il provvedimento con il quale l'autoritą giudiziaria disponga, ai sensi dell'art. 264, comma secondo, c.p.p., l'anticipata vendita all'asta di una cosa a suo tempo sottoposta a sequestro preventivo, rientra fra le «ordinanze in materia di sequestro preventivo» avverso le quali l'art. 322 bis c.p.p. prevede l'esperibilitą dell'appello.